Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego

Records 1001 to 1010 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità   Data : 24/05/2016
La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità
La L. 76/2016, pubblicata sulla G.U. 21.5.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 5.6.2016 e avrà ripercussioni anche in ambito lavorativo.
La legge estende alle unioni civili i diritti matrimoniali, ereditari e previdenziali (art. 1 co. 20) e, in virtù di tale compatibilità:
- è previsto un incremento dei costi legati agli istituti matrimoniali e assistenziali (congedo matrimoniale);
- si profilano difficoltà applicative in merito alla disciplina che vieta il licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 co. 3 e 4 della L. 198/2006);
- ai lavoratori uniti civilmente spetterà il diritto di usufruire del congedo biennale retribuito per assistere l'altro membro della coppia (art. 42 del DLgs. 151/2001), il diritto di beneficiare dei permessi previsti dalle L. 104/92 e 53/2000, nonché l'indennità in caso di morte del congiunto prestatore di lavoro;
- troverà applicazione l'art. 230-bis c.c., che dispone il diritto al mantenimento per il congiunto che presti la propria attività nell'impresa di famiglia.
Tale disposizione non sarà estesa anche alle coppie conviventi di fatto, per le quali la legge introduce il nuovo art. 230-ter c.c., che riconosce al convivente il solo diritto a percepire gli utili dell'impresa familiare, ma non al mantenimento.
Fonte: Art. 1 co. 20 L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Con unioni civili e convivenze di fatto aumentano i costi per le aziende" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego