Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità   Data : 24/05/2016
La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità
La L. 76/2016, pubblicata sulla G.U. 21.5.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 5.6.2016 e avrà ripercussioni anche in ambito lavorativo.
La legge estende alle unioni civili i diritti matrimoniali, ereditari e previdenziali (art. 1 co. 20) e, in virtù di tale compatibilità:
- è previsto un incremento dei costi legati agli istituti matrimoniali e assistenziali (congedo matrimoniale);
- si profilano difficoltà applicative in merito alla disciplina che vieta il licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 co. 3 e 4 della L. 198/2006);
- ai lavoratori uniti civilmente spetterà il diritto di usufruire del congedo biennale retribuito per assistere l'altro membro della coppia (art. 42 del DLgs. 151/2001), il diritto di beneficiare dei permessi previsti dalle L. 104/92 e 53/2000, nonché l'indennità in caso di morte del congiunto prestatore di lavoro;
- troverà applicazione l'art. 230-bis c.c., che dispone il diritto al mantenimento per il congiunto che presti la propria attività nell'impresa di famiglia.
Tale disposizione non sarà estesa anche alle coppie conviventi di fatto, per le quali la legge introduce il nuovo art. 230-ter c.c., che riconosce al convivente il solo diritto a percepire gli utili dell'impresa familiare, ma non al mantenimento.
Fonte: Art. 1 co. 20 L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Con unioni civili e convivenze di fatto aumentano i costi per le aziende" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego