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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
15/10/2015 Nessuna agevolazione IVA per la cessione di beni destinati alla manutenzione ordinaria sugli immobili S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità   Data : 24/05/2016
La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità
La L. 76/2016, pubblicata sulla G.U. 21.5.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 5.6.2016 e avrà ripercussioni anche in ambito lavorativo.
La legge estende alle unioni civili i diritti matrimoniali, ereditari e previdenziali (art. 1 co. 20) e, in virtù di tale compatibilità:
- è previsto un incremento dei costi legati agli istituti matrimoniali e assistenziali (congedo matrimoniale);
- si profilano difficoltà applicative in merito alla disciplina che vieta il licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 co. 3 e 4 della L. 198/2006);
- ai lavoratori uniti civilmente spetterà il diritto di usufruire del congedo biennale retribuito per assistere l'altro membro della coppia (art. 42 del DLgs. 151/2001), il diritto di beneficiare dei permessi previsti dalle L. 104/92 e 53/2000, nonché l'indennità in caso di morte del congiunto prestatore di lavoro;
- troverà applicazione l'art. 230-bis c.c., che dispone il diritto al mantenimento per il congiunto che presti la propria attività nell'impresa di famiglia.
Tale disposizione non sarà estesa anche alle coppie conviventi di fatto, per le quali la legge introduce il nuovo art. 230-ter c.c., che riconosce al convivente il solo diritto a percepire gli utili dell'impresa familiare, ma non al mantenimento.
Fonte: Art. 1 co. 20 L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Con unioni civili e convivenze di fatto aumentano i costi per le aziende" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego