Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità   Data : 24/05/2016
La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità
La L. 76/2016, pubblicata sulla G.U. 21.5.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 5.6.2016 e avrà ripercussioni anche in ambito lavorativo.
La legge estende alle unioni civili i diritti matrimoniali, ereditari e previdenziali (art. 1 co. 20) e, in virtù di tale compatibilità:
- è previsto un incremento dei costi legati agli istituti matrimoniali e assistenziali (congedo matrimoniale);
- si profilano difficoltà applicative in merito alla disciplina che vieta il licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 co. 3 e 4 della L. 198/2006);
- ai lavoratori uniti civilmente spetterà il diritto di usufruire del congedo biennale retribuito per assistere l'altro membro della coppia (art. 42 del DLgs. 151/2001), il diritto di beneficiare dei permessi previsti dalle L. 104/92 e 53/2000, nonché l'indennità in caso di morte del congiunto prestatore di lavoro;
- troverà applicazione l'art. 230-bis c.c., che dispone il diritto al mantenimento per il congiunto che presti la propria attività nell'impresa di famiglia.
Tale disposizione non sarà estesa anche alle coppie conviventi di fatto, per le quali la legge introduce il nuovo art. 230-ter c.c., che riconosce al convivente il solo diritto a percepire gli utili dell'impresa familiare, ma non al mantenimento.
Fonte: Art. 1 co. 20 L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Con unioni civili e convivenze di fatto aumentano i costi per le aziende" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego