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21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
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19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata   Data : 26/05/2016
Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata
Entro il 31.5.2016 le imprese individuali che intendono estromettere gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) dal regime di impresa beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 208/2015 sono tenuti ad annotare l'estromissione stessa nelle scritture contabili obbligatorie (libro giornale per le imprese in contabilità ordinaria, registro dei beni ammortizzabili o registro IVA acquisti per le imprese in contabilità semplificata).
Non sono invece necessari entro questa data:
- né un atto notarile (non avviene, infatti, alcun passaggio di beni);
- né una comunicazione ad hoc all'Agenzia delle Entrate;
- né il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (il 60% della quale dovrà essere versato entro il 30.11.2016).
La dichiarazione dei dati necessari alla liquidazione dell'imposta sostitutiva non avverrà, inoltre, nel modello UNICO 2016, privo di una sezione ad hoc per l'estromissione; i dati saranno, presumibilmente, forniti nel modello UNICO 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2016 - "Scade il 31 maggio 2016 il termine per l’estromissione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego