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21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
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18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
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Titolo: Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede   Data : 26/05/2016
Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede
In relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 ha precisato che, in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto le spese, si applicano le regole previste dal co. 8 dell'art. 16-bis del TUIR.
Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. L'Amministrazione finanziaria ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato co. 8, tuttavia, la detrazione si trasferisce all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 6.5.2016 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2016 - "Percorso tortuoso per la successione del bonus per il recupero edilizio" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego