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03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
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23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

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Titolo: Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede   Data : 26/05/2016
Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede
In relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 ha precisato che, in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto le spese, si applicano le regole previste dal co. 8 dell'art. 16-bis del TUIR.
Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. L'Amministrazione finanziaria ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato co. 8, tuttavia, la detrazione si trasferisce all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 6.5.2016 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2016 - "Percorso tortuoso per la successione del bonus per il recupero edilizio" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego