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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego