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Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
06/04/2018 Confermate per il Trust immobiliare le imposte ipotecarie e catastali fisse S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego