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Data Titolo Sezione Autore
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
29/11/2016 In arrivo i preavvisi di irregolarità nel modello 770 S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego