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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego
04/03/2015 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2015 E TERMINI DI PAGAMENTO news S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
21/04/2015 Controllo dei documenti evidenziati nel 730 precompilato news S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego