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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Da domani il via alla nuova SCIA S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
10/11/2015 Dal 1.1.2017 abolito il regime speciale per gli agricoltori S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego