Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
04/11/2015 Quali i soggetti esclusi dalla Patent box? S.M.Perego
04/11/2015 Ai professionisti super ammortamento pieno nel 2015 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego