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Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego

Records 711 to 720 of 2397
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Titolo: I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite   Data : 26/05/2016
I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite
Frequenti sono gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione Finanziaria in riferimento allo scostamento tra le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato in un determinato anno di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano remunerate.
In particolare:
- sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, l’Ufficio raffronta il numero delle dichiarazioni trasmesse e quello delle fatture emesse nello stesso periodo di imposta e, ove emergano dichiarazioni non fatturate, procede con la ricostruzione dei maggiori redditi;
- una volta ricevuto l’atto di accertamento il professionista può tentare, in sede di accertamento con adesione, di presentare una memoria in cui vengano illustrate e provate, anche mediante l’allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestati nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione;
- in sede contenziosa, invece, sarebbe opportuno far rilevare che, secondo la Cassazione, non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego