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30/10/2015 Normati i poteri di accesso alla GDF ai fini antiriciclaggio S.M.Perego
30/10/2015 Affrontate le distinzioni tra i vari TRUST S.M.Perego
30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego
02/11/2015 Sempre sull’assegnazione agevolata ai soci S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
02/11/2015 Il Servizio sanitario Nazionale sempre escluso dall’IVA S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
03/11/2015 Nuovo portale della Giustizia Tributaria S.M.Perego

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Titolo: Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato   Data : 26/05/2016
Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato
Con la circ. 24.5.2016 n. 89, l'INPS interviene in merito all'incentivo definito "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini", previsto dal DM 3.2.2016 n. 16 nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" e riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato - nel periodo compreso tra il 1.3.2016 e il 31.12.2016 - lavoratori c.d. NEET (ossia, coloro che non studiano, non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione) che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio entro quest'anno.
L'importo del bonus - fruibile mediante conguaglio contributivo - varia in relazione alla classe di profilazione (indicante il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al momento dell'iscrizione al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani". In pratica, si parte dai 3.000 euro della classe "bassa" fino ai 12.000 euro per la classe di profilazione "molto alta".
Per accedervi, il datore di lavoro dovrà inoltrare l'apposita istanza preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo on line "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito www.inps.it. In caso di accoglimento dell'istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.
Invece, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare - a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Come precisato nella circ. 89/2016, tale istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2016 - "Nuovo “super bonus” Garanzia Giovani per la trasformazione dei tirocini" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego