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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali   Data : 27/05/2016
Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 fornisce indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata;
- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
- con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego