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11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
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04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
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Titolo: Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali   Data : 27/05/2016
Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 fornisce indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata;
- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
- con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego