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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
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Titolo: Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali   Data : 27/05/2016
Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 fornisce indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata;
- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
- con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego