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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali   Data : 27/05/2016
Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 fornisce indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata;
- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
- con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego