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30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI   Data : 27/05/2016
Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche, con particolare riguardo al caso del marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica.
Secondo l'Agenzia, se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi, la moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel quadro A del modello.
Si ricorda che, in via transitoria per il 2016 (primo anno del pagamento del canone in bolletta), la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016 se è stata presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2016 - "Il coniuge del defunto può presentare la dichiarazione per l’esonero dal canone RAI" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego