Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI   Data : 27/05/2016
Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche, con particolare riguardo al caso del marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica.
Secondo l'Agenzia, se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi, la moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel quadro A del modello.
Si ricorda che, in via transitoria per il 2016 (primo anno del pagamento del canone in bolletta), la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016 se è stata presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2016 - "Il coniuge del defunto può presentare la dichiarazione per l’esonero dal canone RAI" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego