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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI   Data : 27/05/2016
Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche, con particolare riguardo al caso del marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica.
Secondo l'Agenzia, se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi, la moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel quadro A del modello.
Si ricorda che, in via transitoria per il 2016 (primo anno del pagamento del canone in bolletta), la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016 se è stata presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2016 - "Il coniuge del defunto può presentare la dichiarazione per l’esonero dal canone RAI" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego