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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI   Data : 27/05/2016
Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche, con particolare riguardo al caso del marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica.
Secondo l'Agenzia, se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi, la moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel quadro A del modello.
Si ricorda che, in via transitoria per il 2016 (primo anno del pagamento del canone in bolletta), la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016 se è stata presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2016 - "Il coniuge del defunto può presentare la dichiarazione per l’esonero dal canone RAI" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego