Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/03/2018 Scade oggi il saldo IVA ma è possibile differirlo o rateizzarlo S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
03/04/2018 Partono le domande del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali   Data : 01/06/2016
Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
- se l'accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull'ICI;
- se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all'ICI il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l'immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta.
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI.
Fonte: Cass. 20.5.2016 n. 10467 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Per le cooperative agricole categoria catastale non rurale da impugnare" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego