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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali   Data : 01/06/2016
Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
- se l'accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull'ICI;
- se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all'ICI il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l'immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta.
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI.
Fonte: Cass. 20.5.2016 n. 10467 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Per le cooperative agricole categoria catastale non rurale da impugnare" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego