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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali   Data : 01/06/2016
Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
- se l'accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull'ICI;
- se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all'ICI il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l'immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta.
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI.
Fonte: Cass. 20.5.2016 n. 10467 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Per le cooperative agricole categoria catastale non rurale da impugnare" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego