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Data Titolo Sezione Autore
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
04/10/2018 Fatturazione elettronica - Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
09/10/2018 Fatturazione elettronica - Indirizzo telematico S.M.Perego
12/10/2018 Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali   Data : 01/06/2016
Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
- se l'accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull'ICI;
- se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all'ICI il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l'immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta.
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI.
Fonte: Cass. 20.5.2016 n. 10467 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Per le cooperative agricole categoria catastale non rurale da impugnare" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego