Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali   Data : 01/06/2016
Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
- se l'accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull'ICI;
- se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all'ICI il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l'immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta.
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI.
Fonte: Cass. 20.5.2016 n. 10467 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Per le cooperative agricole categoria catastale non rurale da impugnare" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego