Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
20/11/2015 Le quote possono essere nuovamente rivalutate all’8% S.M.Perego
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente   Data : 01/06/2016
Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente
Nel caso in cui l'acquirente di un immobile decada dall'agevolazione prima casa per averla alienata prima del decorso di 5 anni dall'acquisto (senza procedere ad un nuovo acquisto entro un anno), l'Agenzia delle Entrate, per recuperare la differenza di imposta, potrebbe agire, in caso di incapienza del contribuente "decaduto" dall'agevolazione, anche in capo al nuovo acquirente dell'immobile (che l'abbia acquistato, per l'appunto, prima del decorso di 5 anni dal precedente atto), in virtù del privilegio che, a norma dell'art. 2272 c.c., grava sugli immobili per i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto.
Come chiarito dalla DRE Toscana nella risposta ad interpello n. 911-16/2013, recependo l'orientamento fatto proprio da Cass. 2294/78 e SS.UU. 31/2001, infatti, il privilegio sorge già al momento della formazione dell'atto di acquisto originario (e non al momento della decadenza), sicché non viene di ostacolo all'escussione del terzo acquirente quanto previsto dall'art. 2272 co. 4 c.c., a norma del quale, "il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili".
Per questo motivo, chi acquista un immobile da un venditore che ne era divenuto titolare con l'agevolazione prima casa, è bene che verifichi se sia già trascorso un quinquennio dal precedente atto. In caso negativo, il nuovo acquirente rischia che, ove il venditore non acquisti, entro 1 anno, una nuova abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate possa rivolgersi a lui per i maggiori tributi dovuti a seguito della decadenza dall'agevolazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Rischia l’acquirente se il venditore perde la “prima casa”" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego