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Data Titolo Sezione Autore
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
12/01/2017 Istituito il Comitato per la formazione continua dei revisori S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente   Data : 01/06/2016
Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente
Nel caso in cui l'acquirente di un immobile decada dall'agevolazione prima casa per averla alienata prima del decorso di 5 anni dall'acquisto (senza procedere ad un nuovo acquisto entro un anno), l'Agenzia delle Entrate, per recuperare la differenza di imposta, potrebbe agire, in caso di incapienza del contribuente "decaduto" dall'agevolazione, anche in capo al nuovo acquirente dell'immobile (che l'abbia acquistato, per l'appunto, prima del decorso di 5 anni dal precedente atto), in virtù del privilegio che, a norma dell'art. 2272 c.c., grava sugli immobili per i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto.
Come chiarito dalla DRE Toscana nella risposta ad interpello n. 911-16/2013, recependo l'orientamento fatto proprio da Cass. 2294/78 e SS.UU. 31/2001, infatti, il privilegio sorge già al momento della formazione dell'atto di acquisto originario (e non al momento della decadenza), sicché non viene di ostacolo all'escussione del terzo acquirente quanto previsto dall'art. 2272 co. 4 c.c., a norma del quale, "il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili".
Per questo motivo, chi acquista un immobile da un venditore che ne era divenuto titolare con l'agevolazione prima casa, è bene che verifichi se sia già trascorso un quinquennio dal precedente atto. In caso negativo, il nuovo acquirente rischia che, ove il venditore non acquisti, entro 1 anno, una nuova abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate possa rivolgersi a lui per i maggiori tributi dovuti a seguito della decadenza dall'agevolazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Rischia l’acquirente se il venditore perde la “prima casa”" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego