Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente   Data : 01/06/2016
Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente
Nel caso in cui l'acquirente di un immobile decada dall'agevolazione prima casa per averla alienata prima del decorso di 5 anni dall'acquisto (senza procedere ad un nuovo acquisto entro un anno), l'Agenzia delle Entrate, per recuperare la differenza di imposta, potrebbe agire, in caso di incapienza del contribuente "decaduto" dall'agevolazione, anche in capo al nuovo acquirente dell'immobile (che l'abbia acquistato, per l'appunto, prima del decorso di 5 anni dal precedente atto), in virtù del privilegio che, a norma dell'art. 2272 c.c., grava sugli immobili per i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto.
Come chiarito dalla DRE Toscana nella risposta ad interpello n. 911-16/2013, recependo l'orientamento fatto proprio da Cass. 2294/78 e SS.UU. 31/2001, infatti, il privilegio sorge già al momento della formazione dell'atto di acquisto originario (e non al momento della decadenza), sicché non viene di ostacolo all'escussione del terzo acquirente quanto previsto dall'art. 2272 co. 4 c.c., a norma del quale, "il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili".
Per questo motivo, chi acquista un immobile da un venditore che ne era divenuto titolare con l'agevolazione prima casa, è bene che verifichi se sia già trascorso un quinquennio dal precedente atto. In caso negativo, il nuovo acquirente rischia che, ove il venditore non acquisti, entro 1 anno, una nuova abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate possa rivolgersi a lui per i maggiori tributi dovuti a seguito della decadenza dall'agevolazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Rischia l’acquirente se il venditore perde la “prima casa”" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego