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25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
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Titolo: Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente   Data : 01/06/2016
Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente
Nel caso in cui l'acquirente di un immobile decada dall'agevolazione prima casa per averla alienata prima del decorso di 5 anni dall'acquisto (senza procedere ad un nuovo acquisto entro un anno), l'Agenzia delle Entrate, per recuperare la differenza di imposta, potrebbe agire, in caso di incapienza del contribuente "decaduto" dall'agevolazione, anche in capo al nuovo acquirente dell'immobile (che l'abbia acquistato, per l'appunto, prima del decorso di 5 anni dal precedente atto), in virtù del privilegio che, a norma dell'art. 2272 c.c., grava sugli immobili per i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto.
Come chiarito dalla DRE Toscana nella risposta ad interpello n. 911-16/2013, recependo l'orientamento fatto proprio da Cass. 2294/78 e SS.UU. 31/2001, infatti, il privilegio sorge già al momento della formazione dell'atto di acquisto originario (e non al momento della decadenza), sicché non viene di ostacolo all'escussione del terzo acquirente quanto previsto dall'art. 2272 co. 4 c.c., a norma del quale, "il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili".
Per questo motivo, chi acquista un immobile da un venditore che ne era divenuto titolare con l'agevolazione prima casa, è bene che verifichi se sia già trascorso un quinquennio dal precedente atto. In caso negativo, il nuovo acquirente rischia che, ove il venditore non acquisti, entro 1 anno, una nuova abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate possa rivolgersi a lui per i maggiori tributi dovuti a seguito della decadenza dall'agevolazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "Rischia l’acquirente se il venditore perde la “prima casa”" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego