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17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
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15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
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Titolo: L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento   Data : 01/06/2016
L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento
Nello studio n. 57-2016/T, il Consiglio nazionale del notariato ha preso in esame la disciplina IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese di ripristino entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, precisando che, ai fini impositivi (IVA, imposta di registro e ipocatastali), le condizioni poste dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 per la classificazione degli interventi di “manutenzione straordinaria” (mancato aumento della volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento dell’originaria destinazione d’uso del bene) hanno un impatto soltanto “indiretto”, concorrendo a qualificare il tipo di intervento effettuato sull'immobile.
A titolo di esempio, l’installazione di alcune pareti in cartongesso all’interno di un locale produttivo, effettuata dalla società proprietaria al fine di realizzare diversi box auto, cui fa seguito la cessione nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, non configura un intervento di “manutenzione straordinaria”, né di “ristrutturazione edilizia”, per cui, non risultando inquadrabile fra gli interventi “tipici” di cui all’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, beneficerebbe, in via "residuale", del regime di esenzione IVA.
Infatti, l’imponibilità “per obbligo” prescritta dall’art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 riguarda i soli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, dovendosi ritenere esclusi tutti gli interventi edilizi e non i soli interventi di “manutenzione” di cui alle lettere a) e b).
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 21.4.2016 n. 57-2016/T - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "IVA per le imprese di ripristino secondo il tipo di intervento effettuato" - Greco - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego