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Data Titolo Sezione Autore
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento   Data : 01/06/2016
L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento
Nello studio n. 57-2016/T, il Consiglio nazionale del notariato ha preso in esame la disciplina IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese di ripristino entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, precisando che, ai fini impositivi (IVA, imposta di registro e ipocatastali), le condizioni poste dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 per la classificazione degli interventi di “manutenzione straordinaria” (mancato aumento della volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento dell’originaria destinazione d’uso del bene) hanno un impatto soltanto “indiretto”, concorrendo a qualificare il tipo di intervento effettuato sull'immobile.
A titolo di esempio, l’installazione di alcune pareti in cartongesso all’interno di un locale produttivo, effettuata dalla società proprietaria al fine di realizzare diversi box auto, cui fa seguito la cessione nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, non configura un intervento di “manutenzione straordinaria”, né di “ristrutturazione edilizia”, per cui, non risultando inquadrabile fra gli interventi “tipici” di cui all’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, beneficerebbe, in via "residuale", del regime di esenzione IVA.
Infatti, l’imponibilità “per obbligo” prescritta dall’art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 riguarda i soli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, dovendosi ritenere esclusi tutti gli interventi edilizi e non i soli interventi di “manutenzione” di cui alle lettere a) e b).
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 21.4.2016 n. 57-2016/T - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "IVA per le imprese di ripristino secondo il tipo di intervento effettuato" - Greco - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego