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30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego

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Titolo: L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento   Data : 01/06/2016
L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento
Nello studio n. 57-2016/T, il Consiglio nazionale del notariato ha preso in esame la disciplina IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese di ripristino entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, precisando che, ai fini impositivi (IVA, imposta di registro e ipocatastali), le condizioni poste dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 per la classificazione degli interventi di “manutenzione straordinaria” (mancato aumento della volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento dell’originaria destinazione d’uso del bene) hanno un impatto soltanto “indiretto”, concorrendo a qualificare il tipo di intervento effettuato sull'immobile.
A titolo di esempio, l’installazione di alcune pareti in cartongesso all’interno di un locale produttivo, effettuata dalla società proprietaria al fine di realizzare diversi box auto, cui fa seguito la cessione nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, non configura un intervento di “manutenzione straordinaria”, né di “ristrutturazione edilizia”, per cui, non risultando inquadrabile fra gli interventi “tipici” di cui all’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, beneficerebbe, in via "residuale", del regime di esenzione IVA.
Infatti, l’imponibilità “per obbligo” prescritta dall’art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 riguarda i soli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, dovendosi ritenere esclusi tutti gli interventi edilizi e non i soli interventi di “manutenzione” di cui alle lettere a) e b).
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 21.4.2016 n. 57-2016/T - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "IVA per le imprese di ripristino secondo il tipo di intervento effettuato" - Greco - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego