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19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento   Data : 01/06/2016
L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento
Nello studio n. 57-2016/T, il Consiglio nazionale del notariato ha preso in esame la disciplina IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese di ripristino entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, precisando che, ai fini impositivi (IVA, imposta di registro e ipocatastali), le condizioni poste dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 per la classificazione degli interventi di “manutenzione straordinaria” (mancato aumento della volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento dell’originaria destinazione d’uso del bene) hanno un impatto soltanto “indiretto”, concorrendo a qualificare il tipo di intervento effettuato sull'immobile.
A titolo di esempio, l’installazione di alcune pareti in cartongesso all’interno di un locale produttivo, effettuata dalla società proprietaria al fine di realizzare diversi box auto, cui fa seguito la cessione nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, non configura un intervento di “manutenzione straordinaria”, né di “ristrutturazione edilizia”, per cui, non risultando inquadrabile fra gli interventi “tipici” di cui all’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, beneficerebbe, in via "residuale", del regime di esenzione IVA.
Infatti, l’imponibilità “per obbligo” prescritta dall’art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 riguarda i soli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, dovendosi ritenere esclusi tutti gli interventi edilizi e non i soli interventi di “manutenzione” di cui alle lettere a) e b).
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 21.4.2016 n. 57-2016/T - Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2016 - "IVA per le imprese di ripristino secondo il tipo di intervento effettuato" - Greco - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego