Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali   Data : 01/06/2016
Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali
Con le sentenze a Sezioni Unite 9451, 7371 e 7291, la Corte di Cassazione ha definito le condizioni in presenza delle quali l'impiego di personale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in forma associata comportano, o meno, il versamento dell'IRAP.
Ciò nonostante, restano ancora incerti altri aspetti idonei a determinare, o meno, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori, quali:
- la rilevanza dell'utilizzo di beni strumentali;
- i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, qualora questi siano riscossi da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale;
- il ricorso a consulenze esterne.
In ogni caso, per i contribuenti che si ritengono esclusi da IRAP alla luce delle citate sentenze, si pone il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati nel 2015.
In proposito, occorre presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Per gli anni passati, rimane possibile la presentazione dell'istanza di rimborso secondo i consueti termini e modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego