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10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali   Data : 01/06/2016
Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali
Con le sentenze a Sezioni Unite 9451, 7371 e 7291, la Corte di Cassazione ha definito le condizioni in presenza delle quali l'impiego di personale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in forma associata comportano, o meno, il versamento dell'IRAP.
Ciò nonostante, restano ancora incerti altri aspetti idonei a determinare, o meno, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori, quali:
- la rilevanza dell'utilizzo di beni strumentali;
- i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, qualora questi siano riscossi da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale;
- il ricorso a consulenze esterne.
In ogni caso, per i contribuenti che si ritengono esclusi da IRAP alla luce delle citate sentenze, si pone il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati nel 2015.
In proposito, occorre presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Per gli anni passati, rimane possibile la presentazione dell'istanza di rimborso secondo i consueti termini e modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego