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Data Titolo Sezione Autore
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali   Data : 01/06/2016
Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali
Con le sentenze a Sezioni Unite 9451, 7371 e 7291, la Corte di Cassazione ha definito le condizioni in presenza delle quali l'impiego di personale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in forma associata comportano, o meno, il versamento dell'IRAP.
Ciò nonostante, restano ancora incerti altri aspetti idonei a determinare, o meno, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori, quali:
- la rilevanza dell'utilizzo di beni strumentali;
- i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, qualora questi siano riscossi da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale;
- il ricorso a consulenze esterne.
In ogni caso, per i contribuenti che si ritengono esclusi da IRAP alla luce delle citate sentenze, si pone il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati nel 2015.
In proposito, occorre presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Per gli anni passati, rimane possibile la presentazione dell'istanza di rimborso secondo i consueti termini e modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego