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22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali   Data : 01/06/2016
Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali
Con le sentenze a Sezioni Unite 9451, 7371 e 7291, la Corte di Cassazione ha definito le condizioni in presenza delle quali l'impiego di personale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in forma associata comportano, o meno, il versamento dell'IRAP.
Ciò nonostante, restano ancora incerti altri aspetti idonei a determinare, o meno, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori, quali:
- la rilevanza dell'utilizzo di beni strumentali;
- i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, qualora questi siano riscossi da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale;
- il ricorso a consulenze esterne.
In ogni caso, per i contribuenti che si ritengono esclusi da IRAP alla luce delle citate sentenze, si pone il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati nel 2015.
In proposito, occorre presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Per gli anni passati, rimane possibile la presentazione dell'istanza di rimborso secondo i consueti termini e modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego