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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
02/11/2015 Sempre sull’assegnazione agevolata ai soci S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali   Data : 01/06/2016
Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali
Con le sentenze a Sezioni Unite 9451, 7371 e 7291, la Corte di Cassazione ha definito le condizioni in presenza delle quali l'impiego di personale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in forma associata comportano, o meno, il versamento dell'IRAP.
Ciò nonostante, restano ancora incerti altri aspetti idonei a determinare, o meno, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori, quali:
- la rilevanza dell'utilizzo di beni strumentali;
- i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, qualora questi siano riscossi da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale;
- il ricorso a consulenze esterne.
In ogni caso, per i contribuenti che si ritengono esclusi da IRAP alla luce delle citate sentenze, si pone il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati nel 2015.
In proposito, occorre presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Per gli anni passati, rimane possibile la presentazione dell'istanza di rimborso secondo i consueti termini e modalità.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego