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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6   Data : 01/06/2016
I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6
I campi da golf sono classificati o riclassificati dagli uffici tecnici dell'Agenzia delle Entrate nella categoria D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)", a prescindere dal soggetto possessore dell'impianto sportivo e dalla tipologia dell'attività svolta. Di conseguenza, detta categoria viene estesa agli impianti di "scuola e pratica sportiva del golf" facenti parte delle aziende agricole per lo svolgimento dell'attività agrituristica, con i conseguenti effetti tributari.
Secondo le norme relative alla disciplina catastale, le principali caratteristiche che determinano la classificazione di un immobile nella categoria catastale D/6 sono:
- l'esercizio di un'attività sportiva rientrante nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- il fine di lucro e quindi lo svolgimento dell'attività sportiva negli appositi immobili (stadi, piscine, campi da tennis, campi da golf, sale da bowling, campi da baseball) con finalità economica produttiva di reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2016 - "Classamento del campo da golf al nodo della ruralità" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego