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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC   Data : 03/06/2016
Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC
L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 1.6.2016 n. 85525, ha individuato 62 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2012-2013-2014 che saranno oggetto di apposita segnalazione al contribuente. Si tratta, a titolo esemplificativo, di:
- irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;
- anomalie nella gestione del magazzino;
- incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;
- anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;
- per i professionisti, mancata indicazione del numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "Settimane di lavoro nell'anno";
- squadrature tra i dati indicati in UNICO 2015 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore per importi superiori a 2.000 euro;
- indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività.
Le comunicazioni di anomalia saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente. Del loro "recapito" sarà data previamente informazione:
- all'intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2015;
- al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario.
Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al Cassetto fiscale viene comunicato anche via mail ordinaria o sms.
I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito "Comunicazioni 2016". Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 85525 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2016 - "Pronte 160 mila comunicazioni di anomalie degli studi di settore" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego