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16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016   Data : 03/06/2016
Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016
In base ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2016 n. 24 (§ 7), l'accessibilità al regime premiale ai fini degli studi di settore può essere conservata se, nonostante il compimento di errori od omissioni nella compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, risultano confermate, dopo il ricalcolo con i dati corretti, l'assegnazione al/ai cluster di appartenenza e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.
Rispetto all'assegnazione ai cluster, gli Autori ritengono che la posizione dell'Agenzia delle Entrate sia eccessivamente rigida in quanto spesso accade che il soggetto venga fatto rientrare da GE.RI.CO. non in un unico cluster, ma in diversi in base a percentuali diversificate. In base a quanto sopra, il beneficio del premiale verrebbe perso anche nel caso in cui minime modifiche sui dati sensibili nei calcoli dello studio cambino, per quanto in misura modesta, le percentuali di attribuzione originarie ai cluster.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.5.2016 n. 24 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego