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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016   Data : 03/06/2016
Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016
In base ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2016 n. 24 (§ 7), l'accessibilità al regime premiale ai fini degli studi di settore può essere conservata se, nonostante il compimento di errori od omissioni nella compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, risultano confermate, dopo il ricalcolo con i dati corretti, l'assegnazione al/ai cluster di appartenenza e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.
Rispetto all'assegnazione ai cluster, gli Autori ritengono che la posizione dell'Agenzia delle Entrate sia eccessivamente rigida in quanto spesso accade che il soggetto venga fatto rientrare da GE.RI.CO. non in un unico cluster, ma in diversi in base a percentuali diversificate. In base a quanto sopra, il beneficio del premiale verrebbe perso anche nel caso in cui minime modifiche sui dati sensibili nei calcoli dello studio cambino, per quanto in misura modesta, le percentuali di attribuzione originarie ai cluster.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.5.2016 n. 24 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego