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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere   Data : 03/06/2016
Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, sentenza 24.2.2016 n. 3618, nella quale sono state ritenute assoggettabili all'ICI le piattaforme petrolifere, si è espresso il Dipartimento delle finanze con la ris. 1.6.2016 n. 3/DF.
Secondo il Ministero le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali sono stati dettati i nuovi criteri per la determinazione della rendita dal 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 21 della L. 208/2015).
Tuttavia, osserva il MEF, secondo le disposizioni normative vigenti in materia catastale, i cespiti in questione non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto (a questa conclusione si giungerebbe attraverso il combinato disposto dell'art. 1 del RD 13.4.39 n. 652 e dell'art. 6 del RD 8.10.31 n. 1572).
L'IMU, inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DLgs. 504/92, il quale, con riferimento ai fabbricati, stabilisce che si intendono tali le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano.
In conclusione, secondo il Dipartimento, per via del fatto che la norma fa esplicito riferimento al Catasto edilizio urbano, per poter assoggettare le piattaforme petrolifere alle imposte "occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.".
Fonte: Risoluzione Min. Economia e Finanze 1.6.2016 n. 3/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2016 - "Per assoggettare a IMU e TASI le piattaforme petrolifere manca la norma" - Zeni 
Sezione:   Autore : S.M.Perego