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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere   Data : 03/06/2016
Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, sentenza 24.2.2016 n. 3618, nella quale sono state ritenute assoggettabili all'ICI le piattaforme petrolifere, si è espresso il Dipartimento delle finanze con la ris. 1.6.2016 n. 3/DF.
Secondo il Ministero le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali sono stati dettati i nuovi criteri per la determinazione della rendita dal 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 21 della L. 208/2015).
Tuttavia, osserva il MEF, secondo le disposizioni normative vigenti in materia catastale, i cespiti in questione non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto (a questa conclusione si giungerebbe attraverso il combinato disposto dell'art. 1 del RD 13.4.39 n. 652 e dell'art. 6 del RD 8.10.31 n. 1572).
L'IMU, inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DLgs. 504/92, il quale, con riferimento ai fabbricati, stabilisce che si intendono tali le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano.
In conclusione, secondo il Dipartimento, per via del fatto che la norma fa esplicito riferimento al Catasto edilizio urbano, per poter assoggettare le piattaforme petrolifere alle imposte "occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.".
Fonte: Risoluzione Min. Economia e Finanze 1.6.2016 n. 3/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2016 - "Per assoggettare a IMU e TASI le piattaforme petrolifere manca la norma" - Zeni 
Sezione:   Autore : S.M.Perego