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Data Titolo Sezione Autore
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere   Data : 03/06/2016
Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, sentenza 24.2.2016 n. 3618, nella quale sono state ritenute assoggettabili all'ICI le piattaforme petrolifere, si è espresso il Dipartimento delle finanze con la ris. 1.6.2016 n. 3/DF.
Secondo il Ministero le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali sono stati dettati i nuovi criteri per la determinazione della rendita dal 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 21 della L. 208/2015).
Tuttavia, osserva il MEF, secondo le disposizioni normative vigenti in materia catastale, i cespiti in questione non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto (a questa conclusione si giungerebbe attraverso il combinato disposto dell'art. 1 del RD 13.4.39 n. 652 e dell'art. 6 del RD 8.10.31 n. 1572).
L'IMU, inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DLgs. 504/92, il quale, con riferimento ai fabbricati, stabilisce che si intendono tali le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano.
In conclusione, secondo il Dipartimento, per via del fatto che la norma fa esplicito riferimento al Catasto edilizio urbano, per poter assoggettare le piattaforme petrolifere alle imposte "occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.".
Fonte: Risoluzione Min. Economia e Finanze 1.6.2016 n. 3/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2016 - "Per assoggettare a IMU e TASI le piattaforme petrolifere manca la norma" - Zeni 
Sezione:   Autore : S.M.Perego