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11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili merce non pagano IMU e TASI   Data : 03/06/2016
Gli immobili merce non pagano IMU e TASI
Sono previste delle agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati:
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione;
- che non siano in ogni caso locati.
In relazione alla TASI l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità, da parte dei Comuni, di modificarla sino allo 0,25% in aumento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Quanto all'IMU, tali fabbricati sono esenti a decorrere dall'1.1.2014 (art. 2 co. 1 e 2  lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Per avvalersi delle agevolazioni, gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati possono beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego