Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli immobili merce non pagano IMU e TASI   Data : 03/06/2016
Gli immobili merce non pagano IMU e TASI
Sono previste delle agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati:
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione;
- che non siano in ogni caso locati.
In relazione alla TASI l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità, da parte dei Comuni, di modificarla sino allo 0,25% in aumento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Quanto all'IMU, tali fabbricati sono esenti a decorrere dall'1.1.2014 (art. 2 co. 1 e 2  lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Per avvalersi delle agevolazioni, gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati possono beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego